Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING FAQ

Cos'è il whistleblowing, chi è un whistleblower e cosa si intende per contesto lavorativo?

Il whistleblowing (letteralmente: soffiare nel fischietto) è la pratica di denunciare irregolarità di cui si viene a conoscenza nell’ambito lavorativo.

Il whistleblowing è anche il sistema per la gestione delle segnalazioni di illeciti, che sovrintende alla regolamentazione delle procedure atte ad assicurare un clima in cui il whistleblower e tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione si sentano tutelati da possibili azioni ritorsive o discriminatorie da parte dell’azienda in cui si è verificato l’illecito segnalato.

Il whistleblowing, inoltre, ha il fine di promuovere una cultura aziendale improntata alla trasparenza ed alla legalità, caratterizzata da comportamenti corretti.

Segnalante o whistleblower è il soggetto che segnala comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Il segnalante o whistleblower, quindi, svolge nei fatti un ruolo di interesse pubblico, in quanto dà conoscenza, se possibile tempestiva, alla comunità o all'ente di appartenenza, di problemi o pericoli legati agli illeciti segnalati.

In generale possono effettuare una segnalazione le persone fisiche dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblici servizi; i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione; i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti; i volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti; gli azionisti ed i soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se tali funzioni sono svolte di fatto.

Per contesto lavorativo si intende l’attività lavorativa o professionale, presente o passata prestata presso Atac spa, attraverso la quale, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni su violazioni verificatesi. La segnalazione dovrà quindi originare dal contesto lavorativo di Atac spa (dipendenti, collaboratori, fornitori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti).

Come sono regolamentate in Italia le segnalazioni di illeciti con il sistema whistleblowing?

La gestione delle segnalazioni di illeciti è regolamentata dal Decreto Legislativo 24/2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Tale protezione è assicurata anche alle persone diverse dal segnalante, che potrebbero essere destinatarie di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

 

Cosa si intende per violazioni?

Il Decreto Legislativo 24/2023 stabilisce che le violazioni che sono considerabili oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle ancora non commesse che il whislteblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi o comportamenti che riguardano condotte volte a nascondere le violazioni.

Non sono ricompresi tra gli atti/informazioni oggetto di segnalazioni le notizie totalmente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo su basi di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (ad esempio le voci di corridoio).

Quali fatti o atti possono essere oggetto di una segnalazione?

In sostanza, le segnalazioni possono riguardare:

Violazioni delle disposizioni normative nazionali:

  • illeciti amministrativi;
  • illeciti civili;
  • illeciti penali;
  • illeciti contabili;
  • reati presupposto secondo il Decreto Legislativo 231/2001;
  • violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto Legislativo 231.

Violazioni della normativa europea:

  • Illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell’Allegato 1 del D.Lgs.24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (in particolare illeciti che riguardano contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o le finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

 

Chi riceve la segnalazione?

La segnalazione viene ricevuta da Responsabili segnalazione, che sono l’Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/01 ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione, previsto dalla L. 190/2012, il quale riferisce, nel rispetto dell’autonomia degli organi, allo stesso Organismo di Vigilanza.

Il Decreto Legislativo 24/2023 conferma ed estende le tutele già attuate con la L. 179/2019, oggi abrogata, a nuovi soggetti possibilmente interessati ed individuati dalla nuova normativa, qualora essi procedano ad una segnalazione di illecito di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Il D.Lgs. 24/2023, inoltre, conferma tali tutele anche agli enti che si sono dotati del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 che, pertanto, ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis del medesimo decreto, devono prevedere: 1) il canale di segnalazione interna, 2) il divieto di ritorsione e 3) il sistema disciplinare.

Il sistema di prevenzione della corruzione si innesta all'interno del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, che rappresenta il sistema protettivo dalla commissione di eventuali reati nell'interesse o vantaggio di Atac spa, da parte dei propri dipendenti. Nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 l'Organismo di Vigilanza svolge le opportune funzioni di impulso e controllo sulle strutture aziendali, dialogando con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e collaborando con il Vertice per l’attuazione delle strategie e delle procedure preventive.

Pertanto queste due figure (OdV e RPC) sono da considerarsi anche i soggetti funzionalmente competenti a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Modello Organizzativo ed il Piano di prevenzione della corruzione,

Chi è preposto alla gestione delle segnalazioni?

La gestione del canale di segnalazione è affidata a un ufficio interno autonomo dedicato di Atac spa e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione. Il personale preposto è soggetto all’obbligo di segretezza e riferisce esclusivamente all’Organismo di Vigilanza ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

 

Come vengono trattate le segnalazioni anonime?

Non è prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anonime tramite la piattaforma informatica, anche in considerazione del fatto che tale strumento è stato pensato per fornire una tutela giuridica ad un segnalante di cui sia possibile conoscere l’identità.

Qualora una segnalazione anonima pervenga attraverso altri canali, gli organi preposti ne valuteranno l’attendibilità e la procedibilità senza tuttavia obblighi conseguenti.

Come viene gestita l'identità del mittente della segnalazione?

Le segnalazioni e l'identità del soggetto che effettua una segnalazione sono altamente riservate. Il software, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è pertanto concessa esclusivamente all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione tramite stretta procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della motivazione.

Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l'accesso motivato all'identità del segnalante da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il software genera inoltre l'impronta del messaggio che viene inviata via mail o pec al segnalante al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.

Dal punto di vista informatico è quindi garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.

Perché segnalare attraverso la piattaforma? Le segnalazioni di reati non dovrebbero essere fatte alla magistratura?

Se una persona ha una posizione tale che lo obbliga per legge ad effettuare una denuncia all’Autorità Giudiziaria deve farlo in autonomia e senza indugio.

Ciò nonostante, il Decreto Legislativo 24/2023 disciplina i casi in cui il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo allo strumento del whistleblowing, che ha lo scopo di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente e dare la possibilità di segnalare un illecito con uno strumento altamente sicuro e riservato.

Diversi illeciti prevedono, inoltre, un intervento disciplinare cautelativo che l’Ente deve intraprendere congiuntamente alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.